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INNOVAZIONI TECNOLOGICHEA SERVIZIO di ECONOMIA E FINANZA

GIOVANNI GIOVE

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Dottorato di Ricerca Imprese, Istituzioni, Comportamenti

  1. PREMESSA
  2. LA TECNOLOGIA DEI REGISTRI DISTRIBUITI (DLT)
  3. LA BLOCKCHAIN E LE CRIPTOVALUTE
  4. GLI SMART CONTRACTS
  5. LE INITIAL OFFERING COIN (ICO) E I TOKEN

  1. PREMESSA

Nel macromondo degli ecosistemi tecnologici disponibili, gli effetti della pandemia hanno impresso, tra l’altro, una rapida accelerazione alla transizione digitale del Paese, incidendo, in modo particolare, sull’evoluzione dei servizi offerti dalle aziende bancarie, finanziarie e assicurative, modificando radicalmente i rapporti tra le stesse e la clientela. La gestione delle tradizionali funzioni da queste offerte è stata affiancata da canali telematici che rendono disponibile al customer, senza soluzione di continuità, l’accesso al trading on line (TOL)1, il soddisfacimento di esigenze connesse ad investimenti o a finanziamenti, la sottoscrizione di altri contratti finanziari o polizze assicurative attraverso piattaforme informatiche in grado di intercettare gli interessi degli interlocutori e conseguentemente, proporre soluzioni calibrate.

Alle consuete modalità operative, già di tipo avanzate, come l’home banking2, l’utilizzo delle Distributed Ledger Technology (DLT)3, tra le quali la blockchain4 per la compravendita di criptovalute (bitcoin, stablecoin, altcoin5) e lo sviluppo degli smart contracts6, del crowdfunding7 e del peer to peer lending8, sono state predisposte funzioni più avanzate come quelle supportate dai robo advisors9, strutturati per la consulenza finanziaria automatizzata, adattata alle caratteristiche e agli obiettivi dell’investitore e avviate nuove applicazioni (App), molte di esse dedicate ai servizi di pagamento o alla sottoscrizione di polizze istantanee, velocizzando le transazioni e vivacizzando la concorrenza attraverso un’ampia diversificazione delle offerte.

Le nuove tecnologie conquistano i mercati introducendo forme di contrattazioni digitalizzate, e migliorano i processi di valutazione delle iniziative, attenuano i rischi di settore, riducono i costi, soprattutto quelli relativi all’intermediazione, semplificando notevolmente le procedure di lavoro. Con lo sviluppo, poi, dell’intelligenza artificiale (AI)10 applicata all’economia, all’analisi finanziaria e in generale, al mondo dell’automazione e della robotica, il futuro è calato nel tempo presente con realizzazioni che soltanto poco tempo addietro sconfinavano nella fantascienza. Le innovazioni apportate nel mondo scientifico dalla realtà estesa11, superata dalle applicazioni consentite da Metaverso12, dal Machine (e Deep) Learning13 e dall’Iot 14 (Internet delle cose), hanno aperto gli scenari ad una visione rivoluzionaria della ricerca con esiti sorprendenti.

L’avvento delle applicazioni Fintech15, nel campo della finanza, ed Insurtech16, nel settore delle assicurazioni, ha dato impulso ad un’evoluzione progressiva degli strumenti disponibili per l’interazione cliente/azienda, sollecitando, in pari tempo, l’adeguamento degli istituti giuridici che regolano i rapporti e le attività a cui le nuove tecnologie sono rivolte, in modo da sostenere, nell’ambito delle novità apportate dalla digital trasformation17, la tutela dei diritti18, soprattutto quelli patrimoniali19, della privacy20, dell’identità digitale21 e d’autore22, per il quale, per rafforzarne la tutela nel contesto del mercato unico digitale, con riferimento alla protezione delle opere e alla responsabilità dei prestatori di servizi, è stato emanato il D.lgs. 8 novembre 202123.

  1. LA TECNOLOGIA DEI REGISTRI DISTRIBUITI (DLT)

Per comprendere il funzionamento delle piattaforme dei registri distribuiti, può essere utile soffermarsi su alcuni concetti contabili elementari la cui unità di base è costituita dal “conto”, nel quale sono annotate tutte le operazioni riferite ad un determinato soggetto.

Con riferimento, ad esempio, ad un cliente di una banca, il conto è costituito da due sezioni denominate “dare” e “avere” destinate ad accogliere, rispettivamente, i versamenti o i prelievi effettuati. L’istituto di credito eseguirà e conserverà le relative registrazioni che, contestualmente, saranno rese disponibili all’interessato mediante l’invio di estratti periodici. Nel caso in esame, le operazioni sono gestite dai sistemi informativi della banca, rimandando al cliente la verifica dell’esattezza delle scritture di suo interesse. La banca raccoglie in un registro (ledger) tutti i conti ed è responsabile della loro tenuta, dell’aggiornamento e della conservazione.

L’affidamento della clientela al sistema bancario è sostenuto dal ruolo che gli istituti di credito rivestono nell’ambito dell’organizzazione economico-sociale24 e dalla regolamentazione25 che attribuisce ad una Autorità indipendente, la Banca d’Italia, la vigilanza26 in materia di tutela dei clienti/consumatori27.

Partendo da questa esemplificazione, l’innovazione tecnologica, spinta dai mutati bisogni rappresentati dalla necessità di assicurare rapidità alle transazioni, di aprire il sistema alla globalizzazione e contestualmente, di ridurre i costi mediante l’eliminazione degli intermediari, ha ideato la condivisione del ledger affidando ad ogni partecipante la copia del registro su cui annotare le operazioni (nell’esempio proposto il registro era tenuto esclusivamente dalla banca). Il tutto, avvalendosi di una rete telematica costituita da un numero indeterminato di nodi28 e demandando ai singoli il compito della gestione paritetica delle informazioni, allo scopo di curare l’aggiornamento ed il controllo delle operazioni effettuate da qualsiasi altro soggetto aggregato al network. In tal modo, il processo di registrazione e verifica dei dati viene decentralizzato e distribuito, mentre il rapporto fiduciario si instaura tra tutti gli aderenti anziché con l’unico interlocutore di riferimento (ossia la banca).

La garanzia offerta dal sistema poggia sul consenso dei partecipanti29 e si forma con l’approvazione delle informazioni ricevute, nel rispetto degli standard stabiliti da specifici protocolli30 sulla trasparenza, tracciabilità e sicurezza delle operazioni effettuate, con l’ausilio della crittografia31, di algoritmi32 (funzioni di hashing33) che conferiscono autenticità, integrità, immodificabilità e sicurezza ai dati contenuti nel ledger.

Le piattaforme DLT34 prevedono anche la possibilità di apporre marcature temporali35 (timestamp) sui documenti informatici per attestare la sequenza data/ora della produzione e dell’invio dei dati (cd. notarizzazione36) nonché di apporre la firma digitale sui documenti.

La tecnologia dei registri distribuiti è destinata ad una sempre maggiore capillare diffusione nell’ambito dei servizi digitali, essendo in grado di offrire elevati livelli di garanzia e trasparenza alle transazioni da supportare.

Secondo una recente ricerca37, nel 2021 sono state presentate nel mondo 370 nuove iniziative nel settore blockchain, raggiungendo il totale di 1615 progetti censiti dal 2016. Nel contesto dei servizi finanziari, ed in particolare nel mondo della microfinanza, sono stati avviati diversi programmi di sviluppo della blockchain per l’inclusione finanziaria con il supporto di organizzazioni non profit38.

In ambito UE39, i 27 Stati membri, unitamente alla Norvegia ed al Liechtenstein, per contribuire allo sviluppo della nuova tecnologia, hanno costituito la European Blockchain Partnership (EBP), il cui gold standard tende ad assicurare alla blockchain le seguenti caratteristiche:

sostenibilità ambientale: per rispettare l’ambiente e i consumi energetici;

protezione dei dati: promuovere e assicurare la privacy degli utilizzatori;

identità digitale40: rispettare e migliorare il relativo quadro tecnico-normativo vigente e renderlo compatibile con le disposizioni sulla firma elettronica;

osservanza dei principi e delle regole della cybersecurity41: per fornire un elevato livello di sicurezza informatica;

interoperabilità: garantire l’interconnessione tra le diverse blockchain.

La strategia prioritaria perseguita dalla EBP è quella di dare forma ad una infrastruttura blockchain per i servizi pubblici (ESBI)42, da estendere anche al settore privato.

Attualmente, l’infrastruttura ESBI nel settore pubblico viene utilizzata, tra l’altro, per certificare l’attendibilità e l’integrità di dati, documenti e transazioni e per l’esecuzione di controlli fiscali, in particolare per quelli relativi all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto su alcune operazioni di importazione di merci (c.d. IVA/IOSS – Import One Stop Shopping).

In ambito nazionale, è stato dato avvio al progetto IBSI (Italian Blockchain Service Infrastructure)43, che ha come oggetto la costruzione della prima rete italiana blockchain per l’erogazione di servizi di interesse pubblico, il cui obiettivo è la realizzazione di un’architettura domestica destinata a integrarsi e interagire con quella sviluppata dalla European Blockchain Partnership (ESB).

L’Italia, inoltre, nel contesto del gruppo informale MED7 (ora MED9), al fine di conferire ulteriore impulso all’applicazione tecnologica a livello internazionale, ha sottoscritto una dichiarazione per lo sviluppo della Blockchain44

Sempre in tema di registri DLT, la Commissione Europea ha elaborato e presentato la proposta di “Regolamento relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito45, parte integrante di un pacchetto di misure per la finanza digitale. Tale proposta stabilisce le condizioni operative per le infrastrutture di mercato DLT, le autorizzazioni ad avvalersene nonché la vigilanza e la collaborazione delle autorità competenti, tra le quali l’Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Ancora con riguardo al contesto, la Commissione UE ha anche predisposto la bozza di regolamento denominata “DORA - Digital Operational Resilience Act” per stabilire “obblighi uniformi in relazione alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che sostengono i processi commerciali delle entità finanziarie, allo scopo di conseguire un elevato livello di resilienza operativa digitale46.

I suddetti obblighi attengono principalmente alla gestione dei rischi, alla segnalazione alle autorità competenti di incidenti e all’effettuazione di test di resilienza operativa digitale. Saranno introdotte, tra l’altro, norme finalizzate alla condivisione di dati e di informazioni in relazione alle vulnerabilità e alle minacce informatiche, alle misure relative a una solida gestione, da parte delle entità finanziarie, dei rischi relativi alle TIC (tecnologie delle informazioni e comunicazioni) derivanti da terzi, per la cooperazione e la vigilanza nonché per l’adeguata e corretta applicazione delle misure da parte delle autorità competenti. Il futuro regolamento sarà applicato ad enti creditizi, istituti di pagamento e di moneta elettronica, a fornitori di servizi per le cripto-attività, emittenti di cripto-attività e di token ed inoltre, a fornitori di servizi di crowdfunding e ad imprese di assicurazioni e riassicurazioni.

  1. LA BLOCKCHAIN E LE CRIPTOVALUTE

Dalle regole di gestione del consenso, è possibile classificare le Distributed Ledger Technology, differenziandole tra quelle pubbliche (permissionless ledgers) e quelle private (permissioned ledgers)47. Le prime sono di tipo aperto, liberamente accessibili ad ogni utente che decida di connettersi e partecipare mentre le seconde sono fruibili soltanto da un numero limitato di utenti autorizzati ed autenticati chiamati trusted. Esistono anche strutture di tipo ibrido, ovvero reti che operano per conto di una comunità che condivide un interesse comune, soggette a specifiche autorizzazioni48.

In particolare, dalla tecnologia DLT è derivata quella della Blockchain (catena/sequenza di blocchi)49, che può essere rappresentata da un database in cui sono registrati, senza che possono essere modificate, tutte le operazioni effettuate e verificate dai partecipanti alla rete. Con tale sistema, i dati presenti in una piattaforma informatica, riferiti ad esempio agli scambi tra venditori e acquirenti, sono raggruppati in blocchi e verificati dai miners50 (minatori, cd. estrattori o validatori51) e successivamente condivisi da tutti i nodi che costituiscono il network.

Tramite le verifiche dei miners, che eseguono le complesse procedure di controllo per verificare l’attendibilità e la genuinità delle operazioni, ai blocchi già creati ne vengono aggiunti nuovi, dando luogo, in tal modo, ad una catena (blockchain) che rappresenta un insieme di dati e nel caso delle criptovalute, di transazioni con l’esatta determinazione delle quantità trasferite.

Le blockchain costituiscono il principale circuito di circolazione delle criptovalute (criptocurrency). Le stesse rappresentano delle valute virtuali, diverse da quelle fisiche e da quelle elettroniche52, generate e scambiate solo telematicamente53.

Le altre principali caratteristiche di questo tipo di monete sono rappresentate dal fatto che non hanno corso legale, in quanto non emesse da un’Autorità centrale ma da privati, per cui non sussiste l’obbligo54 di accettarle a fronte di cessioni o prestazioni effettuate (cd. corso forzoso)55.

Si ritiene utile evidenziare che, nel nostro ordinamento giuridico, l’art. 1277 del codice civile statuisce che “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”, per cui l’eventuale accettazione di monete virtuali in sostituzione di quelle legali concretizza la previsione di cui all’art. 1197 del codice civile, ovvero di una prestazione in luogo dello specifico adempimento56.

Attualmente, sui mercati specializzati sono quotate circa 9500 tipi criptovalute con una capitalizzazione di mercato, a livello mondiale, pari a circa 1.842 miliardi di euro57.

Per poter avviare operazioni di acquisto e vendite di criptovalute è necessaria la disponibilità di un portafoglio digitale (cd. wallet), dal quale prelevare o far confluire le monete di cui si è proprietari.

Le transazioni di valute virtuali sono effettuate telematicamente, in modalità peer to peer (tra due dispositivi collegati), generalmente avvalendosi di un exchange (piattaforma di trading). Le operazioni possono essere finalizzate per acquisti e vendite di criptovalute con scambi sia con lo stesso tipo di valute virtuali (anche di diversa denominazione) sia con valute a corso legale. Si può accedere, inoltre, al mercato dei contratti per differenza (CFD)58, per investimenti speculativi fondati sull’andamento della contrattazione delle criptovalute.

Le quotazioni delle criptovalute risentono di diversi fattori, tra i quali l’innovazione tecnologica (nuove piattaforme), la sicurezza per gli attacchi da parte di hacker nonché di tentativi di regolamentazione da parte degli Stati e per l’imposizione di divieti59.

In un recente rapporto60, il Finacial Stability Board (FSB)61, dopo aver esaminato gli sviluppi e le autorizzazioni associate relative a tre segmenti dei mercati delle criptovalute: criptovalute non supportate, monete stabili e finanza decentralizzata (DeFi) e altre piattaforme su cui commerciano criptovalute, ha affermato che “Se l’attuale traiettoria di crescita e interconnessione delle criptovalute alle istituzioni dovesse continuare, questo potrebbe avere implicazioni per la stabilità finanziaria globale”. Lo stesso organismo, nel citato rapporto rivela anche altre preoccupazioni relative alle criptovalute, quali i bassi livelli di comprensione da parte di investitori e consumatori, il rischio del riciclaggio di denaro62, le minacce della criminalità informatica e la diffusione dei virus attraverso la tecnica del “ransomware63.

Sulla specificazione della natura delle “cripto”, la Banca d’Italia64 definisce le valute virtuali quali “rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente65.

In particolare, per gli aspetti relativi al riciclaggio di denaro, al contrasto del finanziamento al terrorismo e alla proliferazione della armi di distruzione di massa, il quadro legislativo di riferimento è contenuto nel Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 23166 (e s.m.i.), il quale, con riguardo al valore giuridico67 da attribuire alle valute virtuali, prevede che esse costituiscono “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”, mentre i “prestatori di servizi68” relativi all’utilizzo di valuta virtuale, sono rappresentati da “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute”, ed infine che per “prestatori di servizi di portafoglio digitale”69 si deve far riferimento ad “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

Le modifiche apportate70 al D. lgs. 231/2007, peraltro, hanno introdotto particolari obblighi per consentire l’identificazione dei soggetti che operano gli scambi di valute virtuali, delegando il Ministero dell’Economia e delle Finanze71 all’emanazione di un apposito decreto per definire le modalità ed i termini da osservare dai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale ai fini della comunicazione della loro operatività sul territorio nazionale e per l’identificazione della clientela72.

All’attenzione verso il mondo delle criptovalute, non può non far seguito l’interesse delle Banche Centrali alla diffusione di valute digitali emesse da loro stesse per regolare il sistema dei pagamenti, in considerazione dell’accentuata crescita del commercio elettronico, dell’evoluzione delle abitudini dei consumatori e dei rischi che si manifestano nell’uso del denaro contante73. Sono attualmente in corso studi di fattibilità e verifiche per l’emissione delle monete digitali delle banche centrali (CDBC), come, ad esempio, l’Euro74 o il dollaro in formato digitale75, che affiancheranno le valute fiat senza sostituirle.

L’iniziativa, discussa alla riunione del G7 di Washington il 7 ottobre 2021, si fonda su la comune adozione di 13 principi relativi, tra i quali, quelli afferenti alla stabilità monetaria e finanziaria, alla concorrenza, all’inclusione e al rispetto dell’ambiente76.

  1. GLI SMART CONTRACTS

La teorizzazione del concetto di smart contract è attribuita a Nicholas “Nick” Szabo, un informatico e studioso del diritto, che in uno scritto del 1994 affermò che il contratto “intelligente” è costituito da un protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini fissati da un contratto77.

Gli smart contracts78, generalmente sono definiti contratti intelligenti. In realtà, dal punto di vista giuridico essi non rappresentano schemi contrattuali, ma rilevano soltanto modalità di esecuzione di rapporti, in forma semplificata e rapida.

In termini definitori, il legislatore nazionale79, si è espresso affermando che lo smart contract è “un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. È stato anche previsto che gli smart contracts soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo che rispetti i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale secondo linee guida ancora non emanate.

Lo stesso legislatore ha anche stabilito che “La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica80”.

Gli smart contracts81 sono realizzati sviluppando programmi informatici a cui sono impartite disposizioni contrattuali inserite in codici di attivazione del linguaggio macchina, finalizzati a richiamare un accordo già stipulato tra le parti per la cui conclusione si attende il verificarsi di un evento specifico “trigger o input” cioè di condizioni previste (blocco di istruzioni inserite nel codice informatico) e contenute in clausole precedentemente pattuite.

Tuttavia, il dibattito dottrinale sulla classificazione degli smart contracts divide i giuristi nell’assunzione di posizioni contrapposte sostenute, da una parte, da coloro i quali affermano che gli smart legal contracts rientrano nella categoria dei contratti ordinari, oppure da ricomprendere tra i contratti informatici e dall’altra, quelli che sostengono, invece, che gli stessi assumono rilevanza soltanto per gli aspetti esecutivi, ritenendo già confermata la volontà dei contraenti sulla scorta di accordi raggiunti ex ante82, per l’adempimento del principio consensualistico di cui all’art. 1376 del codice civile, secondo il quale “i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”.

Altri, invece, sostengono che il rapporto tra il diritto, l’economia e la finanza, con l’avanzata delle nuove tecnologie e la diffusione di piattaforme software e algoritmi che intervengono per regolare le interazioni umane, impone riflessioni sulla capacità di regolamentazione della legge. Costoro auspicano, infatti, che la lex recuperi pienamente la sua funzione primaria di regolazione dell’azione dell’uomo nella consapevolezza e nel rispetto dei principi di libertà che appaiono soffocati quando la stessa legge subisce la traduzione del linguaggio macchinico, anche in considerazione del valore non neutrale che il codice informatico, per alcune scelte, potrebbe assumere83.

Per quanto attiene agli aspetti processuali, con riferimento alle controversie che possono insorgere tra le parti contraenti, occorre preventivamente verificare la loro nazionalità, per individuare la legislazione applicabile e la giurisdizione competente, salvo che non sia possibile ricorrere a clausole arbitrali84 oppure rilevare quelle che hanno riflessi sui diritti del consumatore85, al quale il Codice di riferimento accorda una speciale tutela86.

La diffusione degli smart contracts87 è intimamente connessa con lo sviluppo della tecnologia blockchain, anche se lo schema di riferimento può applicarsi al di fuori dei sistemi dei registri distribuiti88.

Ai fini pratici, alla stipula di un contratto fa seguito la sua incorporazione digitale in una piattaforma informatica supportata dalla tecnologia blockchain, con tutti i passaggi necessari a codificare le istruzioni di funzionamento e a validarne il riconoscimento. All’avverarsi delle clausole e delle condizioni stabilite nel contratto, previe verifiche, in automatico, scatta l’input per l’esecuzione degli accordi.

L’utilizzo di uno smart contract rispetto ad un contratto tradizionale è finalizzato a conseguire diversi vantaggi, tra i quali i risparmi per l’eliminazione degli intermediari, l’immodificabilità del codice di programmazione, la semplificazione delle procedure, l’accelerazione delle prestazioni e la riduzione degli errori. Gli aspetti negativi, invece, sono da individuarsi nei limiti del linguaggio informatico rispetto all’evocazione di quello giuridico e nei rimedi giurisdizionali connessi all’esecuzione contrattuale89.

Le principali applicazioni degli smart contracts si rilevano nel settore delle polizze assicurative (es.: al ritardo dei voli consegue l’automatico rimborso), nelle forniture periodiche di beni e servizi, nella logistica, nella contrattazione di titoli90 e nella circolazione delle criptovalute.

Un altro canale di diffusione di tale strumento contrattuale si è aperto con lo sviluppo dei token, in particolare quelli utilizzati per i pagamenti a mezzo di criptovalute e di quelli c.d. non fungibili (NFT). Per questi token, l’utilizzo degli smart contracts asserve alla necessità di regolamentare i rapporti giuridici che vengono ad instaurarsi tra il cedente e l’acquirente o utilizzatore ed assumono particolare rilievo con riguardo ai diritti della proprietà intellettuale e d’autore (ad esempio, licenze di sfruttamento di un brevetto, cessioni di opere d’arte). In tali circostanze, la catena blockchain garantisce il titolo di proprietà, mentre il contratto smart oltre a disciplinare i rapporti negoziali, certifica anche cessioni normalmente non soggette a formalità (atto pubblico, trascrizione/registrazione uffici pubblici), come la vendita di quadri e collezioni d’arte che, come noto non sono assoggettate agli obblighi previsti per i beni immobili (articoli 812, 1350 e 2643 del codice civile) o mobili soggetti a registrazione (articoli 816 e 2683 c.c.).

  1. LE INITIAL OFFERING COIN (ICO) E I TOKEN

Con l’avvento delle valute virtuali, si è registrata anche la diffusione delle Initial Coin Offerings (ICO, Initial Coin Offering/Offerta di Moneta Iniziale o anche ICOs)91 da parte di società costituite prevalentemente da start-up, con lo scopo di raccogliere fondi per la creazione di nuove criptovalute attraverso le piattaforme blockchain. Il programma di lancio prevede, a fronte della raccolta di finanziamenti per la riuscita dell’iniziativa, il rilascio, ad ogni partecipante, di un token, ovvero un codice digitale nel quale sono descritti diritti o privilegi attribuiti al possessore secondo il modello contrattuale previsto per gli smart contracts. Quando la criptovaluta sarà generata e collocata sui circuiti di contrattazione, i portatori dei diritti o dei privilegi riceveranno i benefici del loro investimento, di sovente con in corrispettivo le nuove criptovalute. Nel caso in cui il progetto non possa essere completato, l’emittente è obbligato alla restituzione dei versamenti agli investitori.

Sostanzialmente, il percorso delle ICO prevede lo svolgimento di un programma articolato in diverse fasi, tra le quali:

la stesura del piano generale dell’iniziativa, con la descrizione dettagliata del progetto (withepaper) e la linea temporale per la sua realizzazione (roadmap), a cui fa seguito la campagna di pubblicizzazione sul sito aziendale e su canali tematici dedicati;

la successiva vendita dei token con l’acquisizione dei fondi necessari per il lancio della nuova criptovaluta;

la collocazione dei token sul mercato ai fini della loro contrattazione.

I token, a seconda dei casi, assolvono alle funzioni92 di:

pagamento, chiamati anche Payament Token, se rappresentati da valute virtuali ed utilizzati per l’acquisto di beni e servizi o scambiati con altri token;

utilizzo (Utility Token), quando sono destinati all’acquisto di un bene o alla fruizione di un servizio fornito esclusivamente dalla società che ha emesso il token;

investimento, chiamati anche Security Token, Equity Token o Asset Token, se attribuiscono ai possessori una serie di diritti (azioni, obbligazioni, diritti societari, ecc.). In tal caso, l’acquirente è consapevole di effettuare un investimento supponendo di conseguire profitti su futuri incrementi di valore del token.

ibridi, quando incorporano caratteristiche di diverse tipologie. Può accadere, infatti, che un token alle sue funzioni native possa, successivamente, aggiungerne altre di tipo diverso, come ad esempio, un token di pagamento che associ anche le finalità dell’utilizzo.

Il tentativo di introdurre una regolamentazione93 dei token e delle attività connesse è sfociato solo recentemente nella proposta di Regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività, (MiCA)94 presentata dalla Commissione UE al Parlamento ed al Consiglio, inclusa nel c.d. pacchetto sulla finanza digitale, contenente misure “volte a consentire e sostenere l’ulteriore sfruttamento del potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, attenuando nel contempo i rischi95.

La citata proposta stabilisce norme uniformi per quanto riguarda96:

gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica;

la gestione, l’organizzazione e la governance degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-attività;

le disposizioni a tutela dei consumatori, relative all’emissione, alla negoziazione, allo scambio e alla custodia delle cripto-attività;

le misure volte a prevenire gli abusi di mercato, per garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

Saranno esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni gli strumenti finanziari in quanto già autonomamente disciplinati97.

Particolare attenzione ai cripto-asset è stata dedicata dalla CONSOB98, ancor prima del percorso intrapreso dalla Commissione UE, sia per fornire un contributo al processo di regolamentazione99 delle ICO100, sia intervenendo a sospenderne la diffusione delle iniziative di promozione delle stesse in ambito nazionale101, all’esito di accertamenti che hanno evidenziato che le sollecitazioni costituissero un’offerta al pubblico di prodotti finanziari102 rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina del Testo Unico delle leggi sulla finanza (TUF)103.

Se i token sono rappresentazioni di codici (gettoni) digitali è facile supporre che gli stessi possono essere collegati a esperienze diverse dal mondo delle criptovalute, nel cui settore rappresentano beni104 fungibili, in quanto, per loro natura interscambiabili e sostituibili con altri della stessa specie come, ad esempio, il denaro e le merci, per i quali assume rilevanza solo la loro quantità.

Altrettanto diffusi sono i token definiti non fungibili (NFT), le cui caratteristiche intrinseche li rendono insostituibili105 (si pensi, ad esempio, ad un quadro o ad un brano musicale). Essi rappresentano, su un supporto digitale, il certificato di proprietà di un’opera o prodotto106 e sono garantiti dalla tecnologia dei registri distribuiti (blockchain) che assicurano la tracciabilità, l’integrità e l’immutabilità dei dati relativi alle transazioni che li accompagnano.

Con la tecnologia DLT è possibile creare, incorporandolo su un token, un contenuto digitale unico (esclusivo e non duplicabile) relativo, ad esempio, al mondo dell’arte, della musica, dello sport, oppure dei giochi. Gli NFT possono riportare anche collezioni di moda, contenuti inediti, grafici, loghi e gadget o teaser (trailer di note aziende commerciali). Sono disponibili su apposite piattaforme, in acquisto diretto o resi in omaggio da iniziative pubblicitarie.

La diffusione delle blockchain, oltre a consentire gli sviluppi di numerose iniziative in materia di cripto-asset e di cripto-art, ha inaugurato anche l’affermazione del modello “Web 3 o web 3.0 o cripto-internet107, considerato la terza rete del web, decentralizzata e a sostegno di un’economia digitale partecipata e diffusa108.

NOTE

1 Operazioni di acquisto e vendita di titoli finanziari tramite siti web.

2 Sistema che consente di effettuare operazioni di tipo bancario da remoto, da qualsiasi luogo e senza limitazioni temporali, attraverso un collegamento telematico con un istituto di credito o di servizi finanziari.

3 Per approfondimenti di carattere generale, si rimanda all’intervento di P. Marchionni, dal titolo “Le tecnologie a registro distribuito”, tenuto il 4 maggio 2021, nell’ambito dei webinar organizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), disponibile all’indirizzo www.agid.gov.it/it/agenzia/responsabile-transizione-digitale/formazione-2021.

4 Per gli aspetti tecnici, si veda l’articolo di G. Aranguena, “Cos’è e come nasce e a cosa serve la blockchain; la portata e le sperimentazioni in corso in ambito industriale. Tutto quello che c’è da sapere”, nel sito Agenda Digitale, 31 dicembre 2018, all’indirizzo www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/blockchain-cose-e-come-funziona-tutto-quello-che-ce-da-sapere/

5 I termini indicati raggruppano la classificazione della vasta famiglia delle valute virtuali. Bitcoin è stata la prima criptovaluta entrata in circolazione il 3 gennaio 2009. Nella terminologia corrente, le altre criptovalute introdotte successivamente sono chiamate altcoin, mentre le stablecoin appartengono al gruppo di valute ancorate a quelle fiat (valute di corso legale: euro, dollaro, ecc.) oppure ad altre criptocurrency o ad altri asset bilanciati, allo scopo di ridurne la volatilità.

6 Programmi informatici che includono codici per l’esecuzione automatizzata di contratti al verificarsi di determinate condizioni.

7 Sistema di raccolta di finanziamenti per le imprese attraverso siti web.

8 Piattaforme informatiche dedicate ai prestiti.

9 Consulenza finanziaria o assicurativa svolta mediante l’utilizzo di macchine informatiche appositamente programmate (robot).

10 Per i profili di carattere generale relativi all’argomento, si rimanda a: F. Pasquale, “Le nuove leggi della robotica. Difendere la competenza umana nell’era dell’intelligenza artificiale”, Ed. Luiss University Press, 2021;

  1. Quintarelli (a cura di), “Intelligenza artificiale: cos’è davvero, come funziona, che effetti avrà”, Ed. Bollati Boringhieri, 2020; A. Califano (a cura di), “Ecosistemi digitali. Trasformazioni sociali e rivoluzione tecnologica XXII”, Colloqui internazionali di Cortona, Ed. Fondazione G. Feltrinelli, 2019, all’ indirizzo fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2019/12/Ecosistemi-digitali.Cortona_2019-3.pdf; S. Bedessi, “Intelligenza artificiale e fenomeni sociali. Previsioni con le reti neuronali”, Ed. Maggioli, 2019; M. Boden, “Intelligenza artificiale”, Ed. Il Mulino, 2019; N. Weidenfeld, J. Nida-Rümelin “Umanesimo digitale. Un’etica per l’epoca dell’Intelligenza Artificiale”, Ed. Franco Angeli, 2019, L. Panella, “Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno”, Editoriale Scientifica, 2018. Per i profili giuridici: A. D’Aloia (a cura di) “Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo”, Ed. Franco Angeli, 2021; A. Santosuosso, M. Tomasi, “Diritto, scienze e nuove tecnologie”, Ed. Cedam, 2021; G. Alpa (a cura di): “Diritto e intelligenza artificiale”, Ed. Pacini Giuridica, 2020; G. Pascuzzi (a cura di), “Il diritto nell’era digitale”, Ed. Il Mulino, 2020; L. Palazzani, “Tecnologie dell’informazione e intelligenza artificiale. Sfide etiche al diritto”. Ed. Studium, 2020; U. Rufolo (a cura di), “Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica”, Ed. Giuffrè, 2020.

11 Le tecnologie informatiche proiettano la visione della realtà secondo trasformazioni o percezioni diverse da quelle effettive. Il concetto di realtà estesa (ER o XR), comprende la realtà virtuale (VR), con la trasposizione di soggetti ed oggetti in un ambiente completamente digitale, della realtà aumentata (AR), che ne propone una visione potenziata utilizzando dati ed elementi complementari, e mista (MR), che utilizza combinazioni ibride. L. Montagna, “Realtà virtuale e realtà aumentata. Nuovi media per nuovi scenari di business”, Ed. Hoepli, 2018.

12 Per approfondimenti, si rimanda al sito Digital4, all’articolo della Redazione “Metaverso, cos’è e quali sono le possibili applicazioni”, in www.digital4.biz/marketing/digital-marketing-trend-2022/, 3 febbraio 2022.; A. Marnati, “Metaverso: investire nel trend del Futuro con azioni, ETF, Token e NFT”, Ed. Independently published, 2021; F. Navari, “Metaverso: un viaggio verso il futuro della Finanza e del Web”, Ed. Independently published, 2021.

13 Sistemi informatici utilizzati per l’apprendimento automatico delle macchine. Per il Machine learning si rimanda al portale Intelligenza artificiale, all’indirizzo www.intelligenzaartificiale.it/ machine-learning/.

Il Deep Learnig, associa all’ apprendimento automatico, l’applicazione di reti neuronali. Si rimanda al sito Osservatori.net, all’indirizzo blog.osservatori.net/it_it/deep-learning-significato-esempi-applicazioni, 2 febbraio 2021.

14 Modalità che prevede il collegamento diretto di oggetti ad internet, in modo indipendente, senza l’intervento umano. Si rimanda al portale Intelligenza artificiale, all’indirizzo www.intelligenzaartificiale.it/internet-of-things/.

15 A.P. Micheli, “La finanza Digitale e il Fintech”, Aracne Editrice, 2022; Banca d’Italia, “Indagine FinTech- 2021”, in www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/fintech/index.html; Scheda “Fintech” predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati – XVIII legislatura, 22 gennaio 2021, all’indirizzo www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1131400.pdf.

16 B. Nicoletti, “Insurance 4.0 - Benefits and Challenges of Digital Transformation”, Palgrave Macmillan, 2020; G.G. Fedi, “I Big data e la telematica rivoluzionano le assicurazioni”, articolo pubblicato in data 18 ottobre 2019 sul sito de Il Sole 24 Ore, in www.ilsole24ore.com/art/i-big-data-e-telematica-rivoluzionano-assicurazioni; M. Carbone e A. Silvello, “All the insurance players be insurtech”, Scholar Press, 2017.

17 Per approfondimenti in tema di management, si rimanda a L. Marchegiani, “Digital transformation and knowledge management”, Ed. Giappichelli, 2020.

18 P. Elia, “Il procedimento atipico di formazione del consenso nella contrattazione online: profili evolutivi nella disciplina comunitaria e interna”, in Diritto Mercato Tecnologia, Nuova Editrice Universitaria, all’indirizzo www.dimt.it/wp-content/uploads/2021/06/delia-consenso-online.pdf, 1° aprile 2021; G. Cassano, S. Previti (a cura di), “Il diritto di internet nell’era digitale”, Ed. Giuffrè Francis Lefebrve, 2020; R. Magliano e S. Mastrantuono “Nuove tecnologie nel settore finanziario e assicurativo: tutela e rischi per il consumatore al tempo della pandemia”, in data 18 giugno 2020, sul sito Diritto bancario.it, all’indirizzo: http://www.dirittobancario.it/content/nuove-tecnologie-nel-settore-finanziario-e-assicurativo;

19 Art. 640-ter del Codice panale. A.C. Amato Mangiameli, G. Saraceni, “I reati informatici. Elementi di teoria generale e principali figure criminose”, Ed. Giappichelli. 2019; F. De Stefani. “I contratti nella rete”, Ed. Giuffrè, 2019.

20 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice della privacy”; Regolamento UE n. 2016/679. L. Bolognini, “Privacy e libero mercato digitale”, Ed. Giuffrè, 2021; F. Pizzetti “Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e codice novellato”, Ed. Giappichelli, 2021; P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco. “Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia”, Atti del 14° Congresso della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020; A.G. Parisi, “Privacy e mercato digitale”, Ed. Pacini Giuridica, 2020. G. Dell’Aiuto, “La protezione dei dati personali. Tra GDPR e altri rischi nella rete”, Ed. Efesto, 2019; M. Maglio, M. Polini, N. Tilli, “Manuale di diritto alla protezione dei dati personali”, Ed. Maggioli, 2019; F. Midiri “Il diritto alla protezione dei dati personali. Regolazione e tutela”, Editoriale Scientifica, 2017.

21 Rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo specifiche modalità (art. 1, comma I, lettera u-quater, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., “Codice dell’amministrazione digitale”.

22 Legge 22 aprile 1941, n. 633. B. Cunegatti “Manuale del diritto d’autore”, Ed. Bibliografica, 2020; A. Papa (a cura di), “Il diritto d’autore nell’era digitale”, Ed. Giappichelli, 2019; A. Sirotti Gaudenzi, “Il nuovo diritto d’autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell’informazione”, Maggioli Editore, 2018; S. Dell’Arte, “Fondamenti del diritto d’autore nell’era digitale”, Key Editore, 2017.

23 Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

24 Art. 47, comma I, della Costituzione, “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”. L’art. 1 del Regio Decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 1938, n. 141, ora abrogato dal D. lgs 1° settembre 1993, n. 385, riportava la seguente disposizione: “La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del credito sono funzioni d’interesse pubblico…”.

25 D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, a cui fa rinvio, tra la l’altro, la Direttiva 2013/36/UE, recepita con il D. lgs. 12 maggio 2015, n. 72, relativo agli istituti di credito operativi in ambito UE.

26 F. Zatti, “La dimensione costituzionale della tutela del risparmio. Dalla tutela del risparmio alla protezione dei risparmiatori/investitori e ritorno?”, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol.II, pagg. 1469-1491, Dipartimento di Diritto dell’Economia, Sapienza Università di Roma, Jovene Editore, 2010.

27 In www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/index.html.

28 Qualsiasi dispositivo informatico (computer, tablet, telefono) collegato ad una rete telematica.

29 Da qui la celebre frase “Don’t trust, verify”, che esprime fiducia sull’uso della blockchain.

30 Nell’ambito delle tecnologie distributed ledger e delle altre derivate (blockchain), la verifica degli adempimenti previsti dei protocolli di consenso costituisce l’elemento fondamentale per garantire la fiducia dei partecipanti, assicurata da controlli eseguiti secondo standards predefiniti. I protocolli più noti sono rappresentati dai tre tipi principali di algoritmi di verifica: Proof of work (Pow), Proof of stake (PoS) e Delegated Proof of Stake (DPoS). Recentemente, Erik Thedéen, Vicepresidente dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha rappresentato la necessità di limitare l’uso dell’algoritmo Proof of Work, che comporta un elevato consumo di energia elettrica, sollecitando l’applicazione di Proof of Stake, poiché le enormi quantità di risorse energetiche richieste per le operazioni di mining compromettono il raggiungimento dell’obiettivo della UE di ridurre significativamente l’inquinamento atmosferico per effetto del gas serra. Al riguardo, si rinvia all’articolo di O. Lanzavecchia “Perché l’Ue dovrebbe bandire i bitcoin, secondo un regolatore”, pubblicato il 19 gennaio 2022, sul sito Formiche.net., in formiche.net/2022/01/thedeen-ue-bitcoin-mining.

31 Metodo di comunicazione che consente la commutazione di dati chiari in dati illeggibili. Per l’accessibilità alla comprensione viene utilizzata, una chiave pubblica o privata, da parte dei soggetti abilitati.

32 L’algoritmo, in informatica, rappresenta un sistema per la soluzione di un problema solitamente di natura complessa. Descritto il problema, si indicano una serie di istruzioni per la sua soluzione. La sequenza definita di tutte le indicazioni sarà elaborata da sistemi automatici.

33 Per gli aspetti pratici, si rimanda alla brochure hash del Centro di Competenza in Cybersecurity Toscano (C3T), pubblicate in www.c3t.it/awareness/downloads/brochure_hash_v1.0.pdf.

34 Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili (art. 8-ter, comma I, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12).

35 Hanno la funzione di attestare il momento (data e ora) in cui il documento informatico è stato creato, trasmesso e archiviato. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., Ord. 13 febbraio 2019, n. 425, ha riconosciuto che “la c.d «marca temporale» è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi (cfr. art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, cd. Codice dell’Amministrazione Digitale). Il servizio di marcatura temporale può essere, quindi, utilizzato anche su file non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida. La marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato”.

36 F. Cicrì, “Certificazione e Notarizzazione di Documenti Informatici su Blockchain”, 7 maggio 2021, in fabiocricri.medium.com/certificazione-e-notarizzazione-di-documenti-informatici-su-blockchain-;

  1. Aquaro, “La blockchain resta in attesa di un passaporto legale”, pubblicato sul sito de Il Sole 24 Ore, in data 31 luglio 2019, all’indirizzo www.ilsole24ore.com/art/la-blockchain-resta-attesa-un-passaporto-legale.

37 Si rimanda all’articolo pubblicato in data 21 gennaio 2022 sul sito EconomyUp, che riporta i dati di una ricerca svolta dall’Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger, dal titolo “La blockchain cresce nel mondo, finanza e assicurazioni primo campo di applicazione in Italia”, all’indirizzo www.economyup.it/fintech/la-blockchain-cresce-nel-mondo-finanza-e-assicurazioni-primo-campo-di-applicazione-in-italia/.

38 M. Grisenti, “La blockchain a servizio del più vulnerabile”, sul sito di Unimondo.org -Fondazione Fontana – 24 dicembre 2018, all’indirizzo www.unimondo.org/Notizie/La-blockchain-a-servizio-del-piu-vulnerabile-180495; Assolombarda, Libro Bianco “Il futuro della blockchain”, pubblicato il 21 febbraio 2021, all’indirizzo www.assolombarda.it/servizi/ricerca-e-innovazione/documenti/libro-bianco-il-futuro-della-blockchain.

39 ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/EBSI.

40 Regolamento UE n. 910/2014 (regolamento eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature) sull’identità digitale che costituisce la base normativa a livello UE per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri in www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas.

41 In Italia nazionale, la sicurezza cibernetica è regolata dal D.L. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 e dal D.L. n. 82/2021, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021 n. 109, che ha istituito l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

42 T. Favaro, “Smart contracts e intervento pubblico. Integrazione o sostituzione del potere regolatorio e sanzionatorio?”, in Amministrazione In Cammino, 23 febbraio 2020, all’indirizzo www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2020/02/FAVARO.pdf.

43 Si veda il comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) in data 2 marzo 2021, che riporta, tra l’altro, i soggetti partecipanti all’iniziativa, all’indirizzo htps: //www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/03/02/blockchain-agid-promotrice-dellinfrastruttura-italiana-ibsi.

44 www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Dichiarazione%20MED7%20versione%20in%20italiano.

45 COM (2020) 594 final, del 24.09.2020.

46 COM (2020) 595 final, del 24.09.2020.

47 Si rimanda a M. Centomo, “Differenze tra blockchain pubblica e blockchain privata”, in www.fintastico.com/it/blog/differenze-blockchain-pubblica-e-blockchain-privata/, 23.04.2018.

48 V. Valsecchi, “La classificazione delle Blockchain: pubbliche, autorizzate e private”, dal sito Spindox, all’indirizzo www.spindox.it/it/blog/la-classificazione-delle-blockchain/#gref, 2 giugno 2018.

49 Si veda, in proposito, la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain (2017/2772(RSP), nella quale viene precisato che “la blockchain è solo uno dei vari tipi di DLT; … alcune soluzioni DLT memorizzano tutte le singole transazioni in blocchi collegati tra di loro in ordine cronologico per creare una catena che garantisce la sicurezza e l’integrità dei dati”.

50 Per una panoramica sulle funzioni di mining, si rimanda sito Bitcoin People, alla scheda “Bitcoin mining: Come funziona il mining?”, all’indirizzo www.bitcoinpeople.it/bitcoin-mining-come-funziona-il-mining/, 5 marzo 2021.

51 I miners svolgono prestazioni lavorative retribuite, spesso con la corresponsione dei pagamenti in criptovalute. Sulla figura professionale e le problematiche connesse, soprattutto di carattere ambientale con riguardo ai consumi energetici necessari per l’effettuazione dei calcoli per l’estrazione di criptovalute, si rimanda a: E. Marro “Come lavorano e quanto guadagnano i «minatori» del Bitcoin”, articolo pubblicato in data 20 dicembre 2017 sul sito de Il Sole 24 ore, in www.ilsole24ore.com/art/come-lavorano-e-quanto-guadagnano-minatori-bitcoin; “Cos’è un mining pool di criptovalute?” dal sito Bit2Me Academy, all’indirizzo academy.bit2me.com/it/cos%27%C3%A8-il-pool-di-mining-/; A. Simeone, D. Mancini, A. Ianirio: “Bitcoin – Guida all’uso”. Ed. Exeo, 2014; A. Bonzi,”I minatori’ di Bitcoin: chi sono i nuovi migranti della crisi energetica”, in www.quotidiano.net/economia/bitcoin-mining-1.7255963, 16 gennaio 2022; A. Monti: “Turismo energetico da criptovaluta e crisi Kazakha. Problemi per l’AI italiana”, 8 gennaio 2022, in formiche.net/2022/01/turismo-criptovaluta-kazakistan-italia/; L. Paccariè: “Arresti, sequestri, espulsioni e blackout. I minatori cripto sono i nuovi perseguitati”, all’indirizzo www.huffingtonpost.it/entry/arresti-sequestri-espulsioni-e-blackout-i-minatori-cripto-sono-i-nuovi-perseguitati_it_61dbe230e4b0bcd2196110e6/, 10 gennaio 2022; A. Tarquini: “Kosovo in crisi energetica, stop del governo al mining di criptovalute”, in www.repubblica.it/economia/2022/01/06/news/kosovo_criptovalute-332832817/, 6 gennaio 2022.

52 A differenza delle valute virtuali, le monete elettroniche sono rappresentate dal “valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento … e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica” (art. 2, n. 2, Direttiva 2009/110/CE, del 16 settembre 2009). Per una panoramica sulle tipologie di monete, si rimanda all’articolo di R. Garavaglia, “Monete elettroniche, criptovalute, banche centrali: i principi cardine per capire”, dal sito Agenda Digitale. in www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/dalla-nascita-della-moneta-alla-valuta-virtuale-tutto-cio-che-ce-da-sapere/, 17 gennaio 2019.

53 Per ulteriori considerazioni di carattere giuridico, si rimanda all’articolo di G. Di Ciollo “Criptovalute: profili giuridici”, pubblicato il 17 settembre 2018, sul sito della rivista Jei–Jus e Internet, all’indirizzo www.jei.it/approfondimenti-giuridici/497-criptovalute-profili-giuridici.

54 Mentre per quelle aventi corso legale l’eventuale rifiuto è punito con la sanzione prevista dall’art. 693 del Codice penale.

55 G.L. Greco “Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari”, pubblicato sul sito Diritto bancario.it, gennaio-marzo 2019, pagg. 61-97, all’indirizzo rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/gian_luca_greco.pdf.

56 C.d. “Datio in solutum”.

57 Dal sito coinmarketcap.com/it, consultato in data 25 marzo 2022.

58 Scheda avvertenze dell’European Securities and Market Autority (EMSA), “Contratti per differenza”, www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/investor_warning_-_cfds_-;

Borsa Italiana, “CFD: Contract for Difference”, all’indirizzo www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/cfd-contracts-for-difference.htm.

59 Come è avvenuto in Cina. Si rimanda all’articolo di M. Nicotra, “Criptovalute e blockchain: serve accelerare la regolamentazione”, in www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/criptovalute-e-blockchain-perche-serve-un-cambio-di-passo-nella-regolamentazione/, 14 febbraio 2022.

60 it.cryptonews.com/news/global-watchdog-points-at-growing-force-of-crypto-with-another-usual.

61 Il Financial Stability Board (FSB) è un organismo internazionale che monitora e formula raccomandazioni sul sistema finanziario globale.

62 A. Rosato, “Profili penali delle criptovalute”, in Quaderni del Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo (CRST), Ed. Pacini Giuridica, 2021; AA.VV. “Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione”, IX Corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura penale “Giuliano Vassalli” per dottorandi e dottori di ricerca (AIDP Gruppo Italiano, International Institute for Criminal Justice and Human Rights – Siracusa, 29 novembre - 1° dicembre 2018), Rivista Trimestrale di Diritto Penale Contemporaneo, Editore Associazione “Progetto giustizia penale”, n. 2, 2019; L. Picotti, “Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio” in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, Ed. Wolters Kluwer, n. 3-4/2018.

63 Virus informatico (malaware) iniettato per limitare l’accesso ad un dispositivo informatico al fine di ottenere un riscatto per il ripristino delle funzioni.

64 Per la Consob si rimanda alla scheda in www.consob.it/web/investor-education/criptovalute.

65 Banca d’Italia, “Avvertenze sull’utilizzo delle cosiddette valute virtuali”, 30 gennaio 2015, all’indirizzo www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali.

66 Art 1, comma 2, lett. qq).

67 Per una panoramica si rimanda a: C. Pernice, “Criptovalute tra legislazione vigente e diritto vivente”, pubblicato in Ianus – Diritto e Finanza – n. 21/2020, Università degli studi di Siena, in www.rivistaianus.it/numero_21_2020; G. Befani, “Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici”, in Il diritto dell’economia, (3/2019), pp. 381-421; A. Monti, “Per un’analisi critica della natura giuridica delle criptovalute”, in Ragion Pratica, Ed. Il Mulino – vol.51, 2° sem., 2018, pagg. 361 – 378.

68 Art.1, comma 2, lett. ff).

69 Art.1, comma 2, lett. ff-bis).

70 Dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio.

71 Per i profili di carattere tributario, si rimanda a: S. Carolli, “Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi” nel sito Fisco e Tasse, all’indirizzo www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14696-criptovalute-tassazione-e-obblighi-dichiarativi-come-orientarsi.html, 22 marzo 2022; P. Mastellone, “Redditi derivanti da operazioni in criptovalute; profili di fiscalità sostanziale e adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti”, in Rivista di Diritto tributario, supplemento on line, Ed. Pacini Giuridica, 22 dicembre 2021.

72 D. M. 13 gennaio 2022.

73 Intervento del dott. Piero Cipollone, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, dal titolo “Il ruolo dell’euro digitale come àncora del sistema dei pagamenti”, sul tema de “La digitalizzazione degli strumenti finanziari: opportunità e rischi”, Incontri di approfondimenti organizzati dalla Banca d’Italia, sede di Milano e ANSPC, Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito, all’indirizzo: www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2021/CIPOLLONE, 12 novembre 2021.

74 Per l’euro digitale si rimanda a: BCE, “Report on a digital euro”, ottobre 2020, in www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.it.pdf; E. Urbinati, A. Belsito, D. Cani, A. Caporrini, M. Capotosto, S. Folino, G. Galano, G. Goretti, G. Marcelli, P. Tiberi e A. Vita, “L’euro digitale: un contributo al dibattito sulle scelte tecnico progettuali”, in Banca d’Italia, Mercati, infrastrutture e sistemi di pagamento, 26 luglio 2021, n. 10, in www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercati-infrastrutture-e-sistemi-di-pagamento/questioni-istuzionali/,

75 L. Bianco “L’America prende il bitcoin per le corna. Biden firma: arrivano regole e dollaro digitale”, dal sito Huffingtonpost, in www.huffingtonpost.it/dossier/fintech/2022/03/09/news/arriva_il_dollaro_digitale_ biden_firma_l_ordine_esecutivo-8926527/, in data 9 marzo 2022.

76 M. Nicotra, “Criptovalute delle banche centrali, ecco la risposta del G7 alla Cina”, sul sito Agenda Digitale, all’indirizzo www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/criptovalute-delle-banche-centrali-ecco-la-risposta-del-g7-alla-cina/, 15 ottobre 2021.

77 N. Szabo, “Smart Contracts”, 1994, disponibile all’indirizzo www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html.

78 R. Battaglini, P. Nicorelli, “Smart legal contracts. Dall’idea al codice”, Ed. Giuffrè, 2021; G. Castellani, “Smart Contracts: profili di diritto civile”, nella Rivista Comparazione e Diritto Civile, aprile 2019, all’indirizzo http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/castellani_smart.pdf.

79 Art. 8-ter, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

80 Art. 41 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

81 A. Palladino “Dall’homo loquens all’homo smart: la contrattualistica del terzo millennio”, nella rivista giuridica De Iustitia, n. 1/2020, all’indirizzo http://www.deiustitia.it/cms/cms_files/20200421105850_brun.pdf; F. Faini, “Il diritto nella tecnica: tecnologie emergenti e nuove forme di regolazione”, nella rivista Federalismi.it, (www. deralismi.it), n. 16, in data 27 maggio 2020; F. Delfini, “Blockchain, Smart Contracts e innovazione tecnologica: l’informatica e il diritto dei contratti”, in Rivista di diritto privato, 2, 2019, pag. 167 e ss.

82 F. Longobucco, “Smart contract e contratto giusto: dalla soggettività giuridica delle macchine all’oggettivazione del fatto-contratto. Il ruolo dell’interprete”, nella rivista Federalismi.it, n. 2, 18 gennaio 2021; C. Bellini, “Smart Contract: un ordinamento giuridico a parte? Riflessioni sull’ammissibilità del nuovo paradigma “Law is Code”, in Ciber Laws, 20 gennaio 2020, www.cyberlaws.it/2020/smart-contract-un-ordinamento-giuridico-a-parte.

83 Per approfondimenti, si rimanda a S. Hassan e P. De Filippi, “L’espansione della governance algoritmica: da codice è legge a legge è codice”, in Journal Open Edition, n. 17/2017, all’indirizzo journals.openedition.org/factsreports/4518; L. Lessing, “Code is law”, gennaio 2000, in Harward Magazine, disponibile all’indirizzo www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html.

84 V. Bellomia, “Il contratto intelligente: questioni di diritto civile”, nella rivista Judicium, Ed. Pacini Giuridica, 10 dicembre 2020, all’indirizzo www.judicium.it/contratto-intelligente-questioni-diritto-civile/; A. Stazi, “Smart Contracts in Comparative Law”, Ed. Giappichelli, 2021; M. Maugeri, “Smart Contracts e disciplina dei contratti - Smart Contracts and Contract Law”, Ed. Il Mulino, 2021; C. Morelli, “Legal smart conctracts: i consigli dell’Avvocato 4.0”, sul sito Altalex, 21 settembre 2020, all’indirizzo www.altalex.com/documents/news/2020/09/21/legal-smart-contracts-consigli-avvocato-4-0

85 M. Giaccaglia, “Gli Smart Contracts. Vecchi e nuovi(?) paradigmi contrattuali nella prospettiva della protezione dei consumatori”, nella rivista Diritto Mercato Tecnologia, Nuova Editrice Universitaria, 20 maggio 2020, all’indirizzo www.dimt.it/wp-content/uploads/2020/08/Giaccaglia-SmartContracts-completo.pdf.

86 D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del consumo” e successive modifiche e integrazioni (la cui ultime sono state apportate dal D.lgs. 4 novembre 2021, n. 170).

87 D. Aquaro, “Smart contract: cosa sono (e come funzionano) le clausole su blockchain”, pubblicato sul sito de Il Sole 24 Ore il 24 giugno 2019, all’indirizzo www.ilsole24ore.com/art/smart-contract-cosa-sono-e-come-funzionano-clausole-blockchain-ACsDo2P.

88 Nik Szabo riporta il caso di uno smart contract applicato all’acquisto di un’auto con pagamenti rateali. Con una clausola riportata in un codice informatico si potrebbe prevedere il blocco automatico, da remoto, della vettura qualora l’acquirente omettesse di adempire alle obbligazioni contrattuali (si veda la nota 77).

89 M. Crisafulli, “L’era degli Smart Contracts: potenzialità e limiti di uno strumento rivoluzionario”, nella rivista Diritto Mercato Tecnologia, Nuova Editrice Universitaria, 3 giugno 2021, all’indirizzo www.dimt.it/wp-content/uploads/2021/08/06_03_21-Crisafulli-SmartContracts.pdf.

90 F. Di Ciommo, “Smart Contract e (non) diritto. Il caso dei mercati finanziari”, in Nuovo Diritto Civile, DiKe Giridica Editrice – Estratto – anno IV, 2019 n.1, all’indirizzo: www.diciommoandpartners.com/wp-content/uploads/2020/09/Smart-contract-x-Nuovo-dir.-civ..pdf

91 Il primo lancio di una ICO è attribuito all’ingegnere informatico americano J.R. Willet, che nel luglio del 2013 pubblicò il withepaper “The Second Bitcoin Whitepaper” per conto della società Mastercoin, di sua proprietà.

92 European Banking Autority, “Report with advice for the European Commission – On crypto-asset”.

93 C.E. Papadimitriu. “Initial coin offering. Natura giuridica e prospettive regolatorie”, in Media Laws, all’indirizzo www.medialaws.eu/initial-coin-offering-natura-giuridica-e-prospettive-regolatorie/, 3 dicembre 2021.

94 COM (2020) 593 final - 2020/0265 (COD), in data 24 settembre 2020.

95 Sul dibattito legislativo in corso, si rimanda all’audizione alla Camera dei Deputati, VI Commissione Permanente (Finanze) dei rappresentanti del Consorzio CryptoValues, Milano/Roma, 22 giugno 2021, in www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/836/Memoria_CryptoValues.pdf.

96 Art. 1 dello schema di proposta del Regolamento MICA.

97 Si rimanda al sito della Consob, agli indirizzi www.consob.it/web/area-pubblica/mercati-finanziari-europea, per la normativa unionale e www.consob.it/web/area-pubblica/mercati-finanziari-primaria, per quella nazionale.

98 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Autorità di vigilanza per i mercati finanziari – istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216.

99 C.d. “Better Regulation”. Si può consultare sul sito Consob all’indirizzo http://www.consob.it› doc_disc_20190319.pdf, il Documento per la Discussione “Le offerte inziali e gli scambi di criptoattività”, del 19 marzo 2019, cui ha fatto seguito il Rapporto finale del 2 gennaio 2020. Sull’argomento si rimanda a A. Sciarrone Alibrandi, “Offerte iniziali e scambi di cripto-attività: il nuovo approccio regolatorio della Consob”, in http://www.dirittobancario.it/editoriali/antonella-sciarrone-alibrandi/offerte-iniziali-e-scambi-di-cripto-attivita-nuovo-approccio-regolatorio-consob; C. Morelli, “Crypto-attività tramite DLT: il quadro normativo proposto da Consob”, sul sito Altalex, all’indirizzo: www.altalex.com/documents/news/2020/01/13/crypto-attivita-tramite-dlt-quadro-normativo-proposto-da-consob.

100 La proposta di regolamentazione della Consob esclude le cripto-attività che siano strumenti di pagamento, ovvero le cripto-attività che, per le loro caratteristiche, ricadono in ambiti normativi già operativi e tende a prendere in esame, invece, quelle consistenti nella “rappresentazione digitale di diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali, emesse, conservate e trasferite mediante tecnologie basate su registri distribuiti, nonché negoziate o destinate a essere negoziate in uno o più sistemi di scambi”. Si veda F. Sarzana, “La CONSOB interviene su Blockchain e token” in Nova (il Sole 24 ore) – il Diritto dei Media, in fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2020/01/02/la-consob-interviene-su-blockchain-e-token/.

101 P. Carrière, “Criptovalute, tokens e ICOs nel vigente ordinamento finanziario italiano: prime note”, in: www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/carriere_p._criptovalute_tokens_e_icos_nel_vigente_ordinamento_finanziario_italiano_prime_note_2018.

102 Secondo la definizione fornita dall’art. 1, primo comma, lettera t), del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), per “offerta al pubblico di prodotti finanziari “deve intendersi” ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”

103 Si veda, al riguardo, quanto prevede l’art. 94-bis, primo comma, del TUF sui particolari obblighi preventivi da parte dei soggetti offerenti.

104 Nel diritto civile (art. 810 c.c.), i beni rappresentano “le cose che possono formare oggetto di diritti”.

105 Alcuni beni fungibili possono essere considerati infungibili in considerazione dell’intendimento e volontà delle parti contraenti (si pensi ad un bene a cui è associato un particolare valore affettivo).

106 Per gli aspetti tecnici, si rimanda a R. Berti, N. Spoto, F. Zumerle, “NFT: che cosa sono, come funzionano, come investire sui non fungible token”, in Agenda Digitale, 24 febbraio 2022, all’indirizzo www.agendadigitale.eu/documenti/nft-che-cosa-sono-come-funzionano-come-investire-sui-non-fungible-token/.

107 Il web (word wide web, rete telematica di ampiezza mondiale), uno dei principali servizi di Internet, è stato ideato da Tim Berners Lee che ha iniziato ad utilizzarlo il 23 agosto 1991. Dalle pagine statiche (files ipertestuali fissi) del Web.1, si è passati a quelle dinamiche del Web.2.

108 G Faggioli e F. della Bella, “Che cos’è il Web 3.0 e perché se ne parla tanto: storia, limiti e modelli di business”, nel sito Economy Up, 10 marzo 2022, all’indirizzo www.economyup.it/innovazione/che-cose-il-web-3-0-e-perche-se-ne-parla-tanto-storia-limiti-e-modelli-di-business/; A. Longo, “Web 3.0: la nuova moda tech che si scontra con l’economia reale. Una breve guida”, nel sito de Il sole 24 ore, 20 febbraio 2022, in www.ilsole24ore.com/art/web-30-nuova-moda-tech-che-si-scontra-l-economia-reale-breve-guida.

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